1. Per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possono disporre in favore dei piccoli comuni finanziamenti e contributi, da erogare previa conclusione, ad opera rispettivamente del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e della Giunta regionale, di apposita intesa con i piccoli comuni che ne facciano richiesta e con le