Art. 8.
(Finanziamenti).

      1. Per l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possono disporre in favore dei piccoli comuni finanziamenti e contributi, da erogare previa conclusione, ad opera rispettivamente del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e della Giunta regionale, di apposita intesa con i piccoli comuni che ne facciano richiesta e con le

 

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associazioni rappresentative dei comuni, di una graduatoria da predisporsi con cadenza biennale sulla base dei parametri orientativi di disagio di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.